Art. 4.
(Divieto di utilizzo a fini pubblicitari di nome o immagini di imputato o condannato per gravi delitti).

      1. È vietato utilizzare a fini pubblicitari il nome o l'immagine di chi sia imputato

 

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o sia stato condannato per un reato riconducibile a una delle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì, a discrezione dell'autorità giudiziaria, qualora l'imputato sia sottoposto a una delle misure cautelari di cui alla parte I, libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale, ovvero qualora il reato contestato sia aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale.
      3. La riabilitazione fa cessare gli effetti del divieto di cui al presente articolo.